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	<title>DocPaperless &#187; marzo 2019</title>
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	<description>Norma e Tecnica del Processi Digitali - Servizi per la Digitalizzazione a norma dei processi documentali e di business - Studio F. Lupone</description>
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		<title>Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 78 del 19 marzo 2019</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 09:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[marzo 2019]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; 21 marzo 2019 &#160; Finalmente si completa il percorso di chiarezza sulla modalità di fatturazione in caso di erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche. Con la risposta n. 78/E ad un interpello di un fisioterapista abilitato all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le disposizioni da applicare... <a href="https://www.docpaperless.com/?p=1696">Read more: Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 78 del 19 marzo 2019</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-448" src="http://www.docpaperless.com/wp-content/uploads/2014/01/News_image2-e1389973438602.jpg" alt="news_image_3" width="96" height="55" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>21 marzo 2019</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Finalmente si completa il percorso di chiarezza sulla modalità di fatturazione in caso di erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.</p>
<p>Con la risposta n. 78/E ad un interpello di un fisioterapista abilitato all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le disposizioni da applicare per il 2019 in tema di fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie nei riguardi delle persone fisiche.</p>
<p>Nel suo parere, l’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 cosiddetto “Decreto Fiscale collegato alla manovra 2019”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018, <strong>è stato posto il divieto</strong> di documentare tramite fatturazione nella modalità elettronica XML mediante il Sistema di Interscambio le operazioni effettuate da quanti sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), i quali, <strong><u>per il solo periodo d’imposta 2019</u></strong>, non possono quindi emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, <strong>con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.</strong></p>
<p>Il predetto divieto per il 2019 è da applicarsi anche in caso di <strong>opposizione del paziente</strong> all’invio dei dati al STS e anche nel caso<strong> in cui una fattura contenga sia spese sanitarie</strong>, da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente, <strong>sia altre voci di spesa non sanitarie.</strong></p>
<p>L’Agenzia continua, poi, nel parere ricordando che l’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, modificato dalle legge di conversione, n. 12/2019, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo il divieto di emettere fatture nella modalità elettronica XML tramite il Sistema di Interscambio per il periodo 2019 <strong>anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle sole fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche</strong>.</p>
<p>Qui era sorto un dubbio in molti:<strong> il divieto per il 2019 è limitato solo alle prestazioni detraibili</strong> ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), Tuir o <strong>a tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche?</strong></p>
<p>Il 8 marzo 2019 in un parere per un osservatorio sul tema in questione avevo espresso l’opinione<strong> che tale regime di divieto si applica a tutte le prestazioni sanitarie nei riguardi di persone fisiche se comportano un trattamento di dati sulla loro salute</strong>, proprio per evitare violazioni alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p>
<p>Con la Risposta n. 78 del 19 marzo 2019 l’Agenzia conferma la mia opinione espressa affermando che <strong>per il 2019</strong> è stabilito quanto segue:</p>
<p>a) <strong>le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche</strong> <strong>non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI</strong>. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga e, in conseguenza, le fattura agli utenti, sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria;</p>
<p>b) qualora, tuttavia, nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) <strong>si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente</strong>, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino <strong>documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via SdI</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se vuoi rimanere aggiornato su tante novità inerenti la digitalizzazione dei processi documentali, la fatturazione elettronica, l’e-procurememt, i corrispettivi telematici, l’esterometro, le firme elettroniche semplici avanzate e qualificate online in mobilità o in front-end, la formazione e conservazione digitale a norma, l’identità digitali, la pubblica amministrazione digitale, la blockchain, i sigilli elettronici, ecc. aderisci gratuitamente al <strong>Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione” <a style="color: #3366ff;" href="https://www.linkedin.com/groups/8582673"><span style="color: #3366ff;"> </span>clicca e iscriviti</a></strong>.</p>
<p>Grazie per l’attenzione</p>
<p><em>#DigitaleperunBenessereOrganizzativo</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fabrizio Lupone</strong></p>
<p><em>Digital Process Compliance Expert &amp; Advisor &amp; Trainer</em></p>
<p><em>Studio Professionale con marchio DocPaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali </em></p>
<p><strong>Twitter</strong>  @DocPaperless</p>
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		<title>La vidimazione iniziale sui libri sociali cartacei può essere eliminata</title>
		<link>https://www.docpaperless.com/?p=1687</link>
		<comments>https://www.docpaperless.com/?p=1687#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 17:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[marzo 2019]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[19 marzo 2019 &#160; &#160; Basta carta inutile, basta procedura di bollatura iniziale dei libri. Nella maggior parte dei casi non siamo portati culturalmente a passare ad una gestione completamente digitale dei nostri processi documentali e lavorativi, a meno che sia il Legislatore a costringerci. Una corretta trasformazione digitale delle imprese passa, invece, per un... <a href="https://www.docpaperless.com/?p=1687">Read more: La vidimazione iniziale sui libri sociali cartacei può essere eliminata</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-448" src="http://www.docpaperless.com/wp-content/uploads/2014/01/news_image_3-e1389973469796.jpg" alt="news_image_3" width="96" height="55" />19 marzo 2019</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Basta carta inutile, basta procedura di bollatura iniziale dei libri.</p>
<p>Nella maggior parte dei casi non siamo portati culturalmente a passare ad una gestione completamente digitale dei nostri processi documentali e lavorativi, a meno che sia il Legislatore a costringerci.</p>
<p>Una corretta trasformazione digitale delle imprese passa, invece, per un <strong>atteggiamento propositivo e culturale</strong> del management e mediante un’analisi e una conoscenza di nuovi processi e quindi anche mediante una crescita della competenza sulla digital compliance.</p>
<p>La digitalizzazione assicura una maggiore competitività solo se il management fa delle scelte “giuste” e capisce che la digitalizzazione dei processi documentali deve sì generare riduzione dei costi operativi, sì generare maggiore efficienza ma <strong>soprattutto deve assicurare nel tempo la generazione di un</strong> <strong>BENESSERE ORGANIZZATIVO per le risorse</strong>.</p>
<p>Altrimenti può essere meglio il processo che si basa sul cartaceo!! Diciamolo con forza: la digitalizzazione senza generazione nel medio-lungo termine di un benessere organizzativo è peggio del cartaceo!!</p>
<p>Oggi come caso d’uso concreto della digitalizzazione parliamo della vidimazione annuale sui libri sociali quale obbligo per le <strong>società di capitale </strong>(S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili).</p>
<p>Si ricorda che la vidimazione iniziale è attualmente prevista come obbligo solo per i <strong>libri sociali obbligatori</strong> ex art. 2421 del Codice Civile), quali:</p>
<ul>
<li>libro dei soci</li>
<li>libro delle obbligazioni</li>
<li>libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee</li>
<li>libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione</li>
<li>libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale</li>
<li>libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;</li>
<li>libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti</li>
<li>ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.</li>
</ul>
<p>Questi libri, pertanto, <strong>vanno numerati e bollati</strong> <strong>presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.</strong></p>
<p>Sei una società di capitali?</p>
<p>Lo sai che sono anni che è stata disciplinata <strong>con l’art. 2215-bis del Codice Civile</strong> la possibilità di formazione e tenuta informatica della documentazione tra cui i libri sociali senza quindi dover più assolvere alla vidimazione iniziale?</p>
<p>Il citato articolo del Cod. Civ. stabilisce che <strong>gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione</strong> previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture <strong><u>sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici</u>, mediante apposizione, almeno una volta l’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato</strong>.</p>
<p>Nell&#8217;ambito di una gestione informatica, quindi, al fine di assicurare ai libri sociali conformità alla normativa vigente e l’efficacia probatoria di cui agli articoli <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-ii/capo-ii/sezione-iii/art2709.html">2709</a> e <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-ii/capo-ii/sezione-iii/art2710.html">2710</a> del Codice Civile, è necessario garantire <strong>una redazione informatica a norma dei libri sociali e secondo il “principio del senza ritardo”</strong>, con apposizione delle necessarie firme digitali e di una marca temporale entro  30 giorni e poi garantire una conservazione conforme al D.M. 17 giugno 2014 e al D.P.C.M. 3 dicembre 2013.</p>
<p>Lo sai che potresti anche scoprire che l’assolvimento dell’imposta di bollo secondo l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse <strong>sia più conveniente</strong> rispetto alla modalità di assolvimento tradizionale ogni 100 pagine o frazioni di esse.</p>
<p>La mia proposta alle società di capitali?</p>
<p>Per il futuro iniziate ad organizzarvi per la digitalizzazione dei libri e registri, dei dichiarativi, ecc. e perché no anche dei libri sociali redatti, tenuti e conservati nella modalità digitale a norma.</p>
<p>Preparati, informatevi con competenza, investite sui nuovi processi!!</p>
<p>I libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee formati, tenuti e conservati in modalità digitale a norma garantiscono alla società di capitali<strong> maggiore trasparenza ed opponibilità a terzi</strong>.</p>
<p>Se interessati alla digitalizzazione dei libri e registri richiedete una consulenza o una sessione di formazione allo <strong>Studio F.Lupone</strong>, lo studio specializzato in Italia nella <strong>Digital Compliance</strong>!!</p>
<p>Aderisci, poi, gratuitamente al <strong>Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione”<br />
<a href="https://www.linkedin.com/groups/8582673">cliccando qui</a></strong>. Grazie all&#8217;adesione al Gruppo potrai rimanere aggiornato su tante novità inerenti la fatturazione elettronica, l’e-procurememt, i corrispettivi telematici, l’esterometro, le firme elettroniche semplici avanzate e qualificate online in mobilità o in front-end, la formazione e conservazione digitale a norma, l’identità digitali, la pubblica amministrazione digitale, la blockchain, i sigilli elettronici, ecc.</p>
<p>Grazie per l’attenzione</p>
<p><em>#DigitaleperunBenessereOrganizzativo</em></p>
<p><strong>Fabrizio Lupone</strong></p>
<p><em>Digital Process Compliance Expert &amp; Advisor &amp; Trainer</em></p>
<p><em>DocPaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali </em></p>
<p><em>Web site</em> <a href="http://www.docpaperless.com">www.docpaperless.com</a></p>
<p><em>Twitter</em>  @DocPaperless</p>
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<p>&nbsp;</p>
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