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	<title>DocPaperless &#187; dicembre 2016</title>
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	<description>Norma e Tecnica del Processi Digitali - Servizi per la Digitalizzazione a norma dei processi documentali e di business - Studio F. Lupone</description>
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		<title>Risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016: chiarimenti su invio telematico corrispettivi per i distributori automatici di trasporto e titoli di sosta</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 07:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dicembre 2016]]></category>
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		<description><![CDATA[28 Dicembre 2016 Tra le disposizioni del D.Lgs. n. 127 del 2015 in tema di “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici” vi è l’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei dati dei corrispettivi incassati tramite distributori automatici, sostitutivo delle ordinarie modalità di certificazione. A tal... <a href="https://www.docpaperless.com/?p=1279">Read more: Risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016: chiarimenti su invio telematico corrispettivi per i distributori automatici di trasporto e titoli di sosta</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-448" src="http://www.docpaperless.com/wp-content/uploads/2014/01/News_image1-e1389973097731.png" alt="news_image_3" width="96" height="55" /><strong>28 Dicembre 2016</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tra le disposizioni del <strong>D.Lgs. n. 127 del 2015</strong> in tema di “<em>Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici</em>” vi è <strong>l’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei dati dei corrispettivi</strong><strong> incassati tramite</strong> <strong>distributori automatici</strong>, sostitutivo delle ordinarie modalità di certificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo, il comma 2 dell&#8217;art. 2 del D.Lgs. 127/2015, modificato dall’art. 4, comma 6, lettera a), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2016, n. 225, stabilisce che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>dal <strong>1° aprile 2017</strong> la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria <em>&#8220;per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici&#8221;</em>;</li>
<li>&#8220;<em>con provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate possono essere stabiliti <strong>termini differiti</strong>, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell&#8217;obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, <strong>in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici</strong>&#8220;</em>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nella risoluzione n. 116 in epigrafe, l&#8217;Agenzia specifica che per “distributore automatico” si intende un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:<br />
1. uno o più sistemi di pagamento;<br />
2. un sistema elettronico &#8211; dotato di un processore e una memoria &#8211; capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;<br />
3. un erogatore di beni e/o servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con <strong>provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016</strong> è stata disciplinata una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici che presentano le caratteristiche tecniche descritte nel medesimo provvedimento, ossia dotati di:<br />
a) una o più “periferiche di pagamento”;<br />
b) un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;<br />
c) un erogatore di prodotti o servizi;<br />
d) una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, dal 1° aprile 2017 tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi <strong>tramite “distributori automatici” dotati delle predette caratteristiche, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.</strong> Diversamente, per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati, alla data del 1° aprile 2017, di tali caratteristiche e, in particolare, <strong>privi della “porta di comunicazione” di cui al precedente punto d), gli obblighi richiamati decorreranno dalla data stabilita con successivo provvedimento</strong> del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale ne definirà anche le peculiari regole tecniche.</p>
<p style="text-align: justify;">In riferimento alle <strong>biglietterie automatiche per il trasporto</strong> (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) <strong>e quelle per la sosta regolamentata</strong> (parcheggi nelle c.d. “strisce blu”) come pure le altre che possono essere ricondotte nell’alveo delle stesse &#8211; cfr., ad esempio, <strong>le apparecchiature che consentono l’acquisto di skipass,</strong> viene precisato  nella risoluzione che tali apparecchiature <strong>non sono distributori automatici, né di beni, né di servizi</strong>, bensì “biglietterie automatizzate” che rilasciano titoli equiparati, ai fini fiscali, ai documenti certificativi dei corrispettivi (scontrino/ricevuta).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Agenzia precisa nel suo parere che i distributori automatici dei biglietti di trasporto e di sosta <strong>fungono solo da</strong> <strong>mero strumento di pagamento</strong> di un servizio che sarà reso altrimenti ed erogano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se non una <strong>certificazione fiscale</strong> di tale servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tal motivo i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta <strong><span style="text-decoration: underline;">non possono rientrare</span></strong> nell’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">È opportuno ricordare, in questo senso, che, invece, le <em><strong>“vending machine”</strong></em> erogano beni e servizi direttamente, senza rilasciare alcun titolo certificativo.</p>
<p>Per approfondire e scaricare la Risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016 <strong><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/dicembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+116+del+21+dicembre+2016/RIS+116_DEL+21-12-2016.pdf">clicca qui</a></strong></p>
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