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	<title>DocPaperless &#187; agosto 2022</title>
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	<description>Norma e Tecnica del Processi Digitali - Servizi per la Digitalizzazione a norma dei processi documentali e di business - Studio F. Lupone</description>
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		<title>Il caldo estivo scioglie la conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili ma attenzione!</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[agosto 2022]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[26 agosto 2022 &#160; Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 122/2022 di conversione del Decreto Semplificazioni Fiscali D.L. n. 73/2022 viene abrogato l’obbligo di conservazione digitale di qualsiasi registro contabile tenuto e conservato con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, ma qual è stata la ratio di questo colpo di sole? &#160;... <a href="https://www.docpaperless.com/?p=1935">Read more: Il caldo estivo scioglie la conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili ma attenzione!</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-448" src="http://www.docpaperless.com/wp-content/uploads/2014/01/news_image_3-e1389973469796.jpg" alt="news_image_3" width="96" height="55" />26 agosto 2022</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 122/2022 di conversione del Decreto Semplificazioni Fiscali D.L. n. 73/2022 viene abrogato l’obbligo di conservazione digitale di qualsiasi registro contabile tenuto e conservato con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, ma qual è stata la ratio di questo colpo di sole? </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È proprio vero che il forte caldo estivo quest’estate ha sciolto e <strong>inaridito</strong> molte cose, tra cui la conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili.</p>
<p>In questo scenario si colloca il colpo di mano o colpo di sole, orchestrato a dovere, nella conversione in legge del Decreto Semplificazioni 2022 che tra le varie disposizioni ha introdotto anche <strong>l’eliminazione</strong><strong> dell’obbligo fiscale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili </strong>entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.</p>
<p>Ma ripercorriamo insieme l’intervento e commentiamolo per valutare se sia stata una ragionevole semplificazione fiscale oppure se sia stata dichiarata regolare una tenuta e conservazione con sistemi gestionali elettronici che, ad oggi, non garantiscono nella fase di formazione e tenuta nemmeno <strong>l’integrità e l’immodificabilità dei registri</strong> <strong>e del loro contenuto</strong>.</p>
<p>Più nel dettaglio, la conversione in legge del Decreto Semplificazioni ha modificato il comma 4-quater dell’art. 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 come evidenziato di seguito in neretto:</p>
<p><em>“4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la  tenuta <strong>e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su  qualsiasi supporto sono, in ogni  caso,  considerate  regolari </strong> in  difetto  di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge <strong>o di conservazione  sostitutiva  digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</strong>, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli  stessi  risultano  aggiornati  sui predetti sistemi elettronici  e  vengono  stampati  a  seguito  della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.”</em></p>
<p>Ciò riguarda la tenuta e la conservazione dei seguenti documenti:</p>
<ul>
<li>i registri previsti ai fini IVA</li>
<li>il libro giornale</li>
<li>il libro degli inventari</li>
<li>il registro dei beni ammortizzabili</li>
<li>le scritture contabili ausiliarie (conti di mastro e scritture di magazzino).</li>
</ul>
<p>La novellata disposizione ritiene regolare una tenuta e conservazione <strong>con qualsiasi sistema elettronico e qualunque supporto</strong> ma ciò, ad avviso dello scrivente, <strong>genera criticità e ambiguità di interpretazione</strong> in merito:</p>
<ul>
<li>alla natura e caratteristiche del registro, in quanto se inteso come documento informatico nella sua fase di formazione e tenuta dovrebbe per forza garantire i requisiti di integrità e immodificabilità;</li>
<li>sulla reale capacità e il rischio di stampa cartacea da parte delle imprese a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza, oltre i danni dal punto di vista del rispetto della sostenibilità ambientale;</li>
<li>e sulla modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sul libro giornale e il libro degli inventari che non può prescindere da una modalità di assolvimento analogica non potendosi considerare i registri così tenuti e conservati documenti informatici.</li>
</ul>
<p>Ma partiamo con la nostra analisi, iniziando con alcune disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 cosiddetto <strong>Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)</strong>, fonte normativa primaria in Italia per la disciplina sul documento informatico e sulla sua formazione gestione e conservazione, secondo cui: <em>“le disposizioni del CAD e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 3-bis e al Capo IV, l’identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 <strong>si applicano anche ai privati</strong>, ove non diversamente previsto.”</em></p>
<p>Nello specifico, in relazione agli obblighi tributari, l’art. 21 comma 5 del CAD stabilisce che “<strong><em>gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici</em></strong><em> ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, <strong>sentito il Ministro delegato per l&#8217;innovazione e le tecnologie</strong>.”</em></p>
<p>Allora la prima domanda che viene da porsi è se nella conversione in legge del Decreto Semplificazioni 2022 <strong>sia stato formalmente sentito</strong> il Ministro delegato per l&#8217;innovazione e le tecnologie, ma non è questo il punto e andiamo avanti con l’analisi.</p>
<p>Il <strong>Decreto Ministeriale 17 giugno 2014</strong> emanato dal Ministro dell’Economia e Finanze dopo avere sentito l’allora Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, oggi sostituito in determinate funzioni dal Ministro delegato per l&#8217;innovazione e le tecnologie, è il <strong>decreto che disciplina</strong> le modalità di assolvimento degli <strong>obblighi fiscali</strong> relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.</p>
<p>In merito al D.M. 17 giugno 2014, in primis evidenziamo l’<strong>art. 2 </strong><strong>rubricato</strong> <strong><em>Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie.</em></strong></p>
<p>Il <strong>comma 1 dell’art. 2</strong> statuisce che ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, <strong>avvengono nel rispetto delle regole tecniche</strong> adottate ai sensi dell&#8217;art. 71 del CAD cosiddette Linee Guida AgID in materia di formazione gestione e conservazione dei documenti informatici.</p>
<p>Mentre il <strong>comma 2 dell’art. 2</strong> dispone che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari abbiano<strong> le caratteristiche dell&#8217;immodificabilità, dell&#8217;integrità, dell’autenticità e della leggibilità</strong>, e utilizzino <strong>i formati</strong> previsti dalle Linee Guida AgID ovvero utilizzino i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l’integrità, l’accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.</p>
<p>Inoltre, evidenziamo il <strong>comma 1</strong> <strong>lett. a)</strong> <strong>dell’art. 3</strong> che stabilisce chiaramente e senza alcuna necessità di inventarsi norme creative sotto il sol d’estate quanto segue.</p>
<p>I documenti informatici sono conservati in modo tale che<strong> siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche </strong>(Linee Guida AgID) e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.</p>
<p>In attuazione, le Linee Guida AgID stabiliscono al paragrafo 2.1.1. quali siano<strong> i requisiti da rispettare per garantire integrità e immodificabilità ai documenti informatici </strong>e sappiamo tutti benissimo che oggi i <strong>sistemi gestionali contabili non sono in grado</strong>, in generale,<strong> di rispettare i vincoli delle Linee Guida AgID sull’immodificabilità e integrità dei registri contabili </strong>inteso come documenti informatici.</p>
<p>Pertanto, i registri contabili tenuti e conservati con sistemi elettronici come da recente semplificazione <strong>sono documenti</strong> di veste digitale ma <strong>di natura analogica</strong>.</p>
<p>Con tale considerazione, lasciatemi affermare che il legislatore con la sua semplificazione ha accettato il rischio che fintantochè non saranno materializzati su carta i registri contabili su richiesta del verificatore <strong>potranno essere in qualche modo modificati </strong>e in Italia sappiamo che il rischio di evasione ed elusione fiscale è molto elevato.</p>
<p>Può pure andar bene la semplificazione, basta che i registri contabili così tenuti e conservati vengano<strong> considerati documenti di natura analogica, da stampare su carta a richiesta e con conseguente assolvimento dell’imposta di bollo</strong> nei casi previsti <strong>nelle modalità analogiche</strong>, senza <strong>mai</strong> poter adottare l’assolvimento di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 in quanto applicabile solo ai documenti informatici.</p>
<p>Nel caso contrario, ritengo che la modifica in oggetto introdotta dalla conversione in legge del Decreto Semplificazione <strong>sia in chiaro contrasto</strong> con le varie norme citate nell’analisi.</p>
<p>Altro dubbio in conseguenza della novellata disposizione, ma di tipo operativo, è come potranno mai fare le imprese italiane in sede di accesso, ispezione o verifica a dimostrare con gli attuali sistemi gestionali elettronici <strong>che i registri contabili risultino aggiornati</strong>, ma soprattutto come <strong>riusciranno a stampare su carta rapidamente</strong> i registri a seguito  della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. Immaginandomi la scena, trovo la disposizione davvero anacronistica   e paradossale.</p>
<p>In ultimo, evidenzio che <strong>dal punto di vista civilistico</strong> le scritture contabili vanno comunque conservate <strong>per 10 anni</strong> e sottolineo di porre attenzione rispetto al corretto mantenimento <strong>dell&#8217;efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 </strong><em>“Efficacia probatoria contro l&#8217;imprenditore”</em><strong> e 2710 </strong><em>“Efficacia probatoria tra imprenditori”</em><strong> del codice civile</strong>.</p>
<p>Chiudo l’analisi con una riflessione: ma alle imprese italiane non converrà procedere con la conservazione digitale dei registri contabili nel <strong>pieno rispetto del D.M. 17 giugno 2014, del Codice Civile</strong> <strong>del CAD e delle relative Linee Guida AgID </strong>così come fanno già oggi tante imprese?</p>
<p>Sì, il consiglio per le aziende italiane è proprio quello di <strong>continuare ad adottare</strong>, come hanno fatto in molte fino ad oggi, <strong>una tenuta e conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili conforme alle disposizioni del</strong> <strong>D.M. 17 giugno 2014</strong> e quindi rispettando la scadenza di tre mesi dal termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi, in modo da soddisfare anche le disposizioni dell’art. 2215-bis del Codice Civile.</p>
<p>Del resto mentre la Commissione europea nella <strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff; text-decoration: underline;" href="https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5d88943a-c458-11eb-a925-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&amp;format=PDF">proposta di regolamento per la revisione del Regolamento UE n. 910/2014 eiDAS</a></span></span></strong> disciplina la definizione di un quadro armonico europeo per la prestazione di servizi fiduciari di <strong>archiviazione elettronica qualificata</strong> <strong>sicura e affidabile al fine di consentire la conservazione a lungo termine di documenti elettronici</strong>, in Italia <strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff; text-decoration: underline;" href="https://press-magazine.it/commercialisti-registri-contabili-eliminato-obbligo-di-conservazione-sostitutiva-digitale/">il CNDCEC nel suo comunicato stampa del 27 luglio 2022</a></span></span></strong> trova la conservazione sostitutiva digitale <strong>un adempimento anacronistico brindando alla stampa cartacea in presenza del verificatore di miliardi di pagine</strong> di registri contabili delle imprese italiane, in pieno sberleffo dei principi di <strong>sostenibilità ambientale e sociale </strong>dettati dall’Agenda digitale europea 2030!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>#Registricontabilimodificabili #Brindanoallastampacartaceainpresenza </em></p>
<p><em>#Conservazionedigitale #DigitalProcessCompliance #DocPaperless #Digitalizzazione</em><strong> </strong></p>
<p>Grazie per l’attenzione</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fabrizio Lupone</strong></p>
<p><em>Digital Process Compliance Expert &amp; Advisor &amp; Trainer</em></p>
<p><em>Titolare presso studio professionale F.Lupone DocPaperless</em></p>
<p>&nbsp;</p>
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