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	<title>Commenti a: Il Decreto Fiscale 193/2016 e gli obblighi di conservazione delle fatture elettroniche scambiate tra Privati mediante Sistema di Intescambio</title>
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	<description>Norma e Tecnica del Processi Digitali - Servizi per la Digitalizzazione a norma dei processi documentali e di business - Studio F. Lupone</description>
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		<title>Di: admin</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 08:47:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Buongiorno Fabio
intanto grazie per le considerazioni interessanti.

Le due disposizioni sono distinte nel senso che l’art. 4 del Decreto Legge Fiscale 193/2016 si riferisce alla soddisfazione automatica dell’obbligo disposto dall’art. 3 comma 1 del D.M. 17 giugno 2014 ossia dell’obbligo ai fini fiscali di conservazione, in quanto l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati fiscalmente rilevanti delle fatture scambiate mediante Sistema di Interscambio e non li conserva in modalità informatica garantendo all’utente il pacchetto di distribuzione previsto dalla normativa in materia di conservazione (ad eccezione degli utenti che fruiscono del servizio gratuito di AE). Questo è il motivo per cui, ad oggi, ai fini civilistici ma soprattutto per premunirsi prove in caso di contenziosi per insoluti è il caso di garantire la conservazione delle fatture elettroniche B2B trasmesse e ricevute tramite SdI.

L’art. 3 comma 3 del D.M. 17 giugno 2014, invece, ha modificato il termine quindicinale della previgente normativa in annuale entro tre mesi del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Questa disposizione è valida ai fini fiscali ma viene considerata di riferimento anche ai civilistici in quanto il Codice Civile non disciplina un termine specifico per la conservazione delle fatture, ma ne definisce solo l’obbligo di conservazione.
L’unico riferimento del Codice Civile (art. 2215-bis) afferma che per l’apposizione di firma digitale da parte dell’imprenditore o di un suo delegato e per l’apposizione della marca temporale sui libri e i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, si debba far riferimento alle norme in materia di conservazione digitale e quindi  stabilisce un richiamo chiaro al termine annuale di cui all&#039;art. 3 comma 3 del D.M. 17 giugno 2014.

Certo.....una considerazione su cui concordo è che il Codice Civile andrebbe riformato in quanto non è adeguato ai tempi attuali.
Grazie ancora per l’approfondimento.

Invito ad entrare nel nuovo Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione”
Fabrizio]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno Fabio<br />
intanto grazie per le considerazioni interessanti.</p>
<p>Le due disposizioni sono distinte nel senso che l’art. 4 del Decreto Legge Fiscale 193/2016 si riferisce alla soddisfazione automatica dell’obbligo disposto dall’art. 3 comma 1 del D.M. 17 giugno 2014 ossia dell’obbligo ai fini fiscali di conservazione, in quanto l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati fiscalmente rilevanti delle fatture scambiate mediante Sistema di Interscambio e non li conserva in modalità informatica garantendo all’utente il pacchetto di distribuzione previsto dalla normativa in materia di conservazione (ad eccezione degli utenti che fruiscono del servizio gratuito di AE). Questo è il motivo per cui, ad oggi, ai fini civilistici ma soprattutto per premunirsi prove in caso di contenziosi per insoluti è il caso di garantire la conservazione delle fatture elettroniche B2B trasmesse e ricevute tramite SdI.</p>
<p>L’art. 3 comma 3 del D.M. 17 giugno 2014, invece, ha modificato il termine quindicinale della previgente normativa in annuale entro tre mesi del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Questa disposizione è valida ai fini fiscali ma viene considerata di riferimento anche ai civilistici in quanto il Codice Civile non disciplina un termine specifico per la conservazione delle fatture, ma ne definisce solo l’obbligo di conservazione.<br />
L’unico riferimento del Codice Civile (art. 2215-bis) afferma che per l’apposizione di firma digitale da parte dell’imprenditore o di un suo delegato e per l’apposizione della marca temporale sui libri e i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, si debba far riferimento alle norme in materia di conservazione digitale e quindi  stabilisce un richiamo chiaro al termine annuale di cui all&#8217;art. 3 comma 3 del D.M. 17 giugno 2014.</p>
<p>Certo&#8230;..una considerazione su cui concordo è che il Codice Civile andrebbe riformato in quanto non è adeguato ai tempi attuali.<br />
Grazie ancora per l’approfondimento.</p>
<p>Invito ad entrare nel nuovo Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione”<br />
Fabrizio</p>
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	<item>
		<title>Di: Fabio Pagano</title>
		<link>https://www.docpaperless.com/?p=1318#comment-1437</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Pagano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 22:29:38 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#039;art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 eliminava anche il termine di 15 giorni per la conservazione, portandolo di fatto al termine dell&#039;anno successivo. Il titolo del suddetto art. 3 è &quot;Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale&quot;. Secondo quanto da Voi supposto, quindi, deduco che il termine di conservazione dei documenti ai fini civilistici sia di 15 giorni, in quanto l&#039;art. 3 di proroga si riferisce alla conservazione &quot;ai fini fiscali&quot;. Mi sembra invece che buona parte dei conservatori abbia accettato l&#039;incremento del termine introdotto dall&#039;art. 3 anche ai fini civilistici, senza porre alcune problema. Mi chiedo perché ora si ponga il problema dell&#039;applicazione della nuova normativa ai soli fini fiscali e non anche ai fini civilistici. Grazie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 eliminava anche il termine di 15 giorni per la conservazione, portandolo di fatto al termine dell&#8217;anno successivo. Il titolo del suddetto art. 3 è &#8220;Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale&#8221;. Secondo quanto da Voi supposto, quindi, deduco che il termine di conservazione dei documenti ai fini civilistici sia di 15 giorni, in quanto l&#8217;art. 3 di proroga si riferisce alla conservazione &#8220;ai fini fiscali&#8221;. Mi sembra invece che buona parte dei conservatori abbia accettato l&#8217;incremento del termine introdotto dall&#8217;art. 3 anche ai fini civilistici, senza porre alcune problema. Mi chiedo perché ora si ponga il problema dell&#8217;applicazione della nuova normativa ai soli fini fiscali e non anche ai fini civilistici. Grazie.</p>
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