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	<title>Commenti a: Passa al documento informatico e ti si semplifica l’imposta di bollo</title>
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	<description>Norma e Tecnica del Processi Digitali - Servizi per la Digitalizzazione a norma dei processi documentali e di business - Studio F. Lupone</description>
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		<title>Di: admin</title>
		<link>https://www.docpaperless.com/?p=847#comment-1422</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 08:20:20 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Buongiorno Gent.ma Silvia
le fatture senza applicazione di Iva e di importo inferiore a Euro 77,47 non sono assoggettate all’imposta di bollo.
Se invece ci riferiamo a fatture senza applicazione di Iva e di importo superiore a Euro 77,47 allora vige l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo, in tal caso l’art.  6 del D.M. 17 giugno 2014 è riferito alle fatture elettroniche.
Nel caso pratico da lei descritto trattasi sicuramente di documento analogico in quanto addirittura la conservazione lato emittente avviene in modalità cartacea (analogica), pertanto a mo avviso non è proprio possibile applicare il D.M. 17 giugno 2014 in quanto il predetto Decreto regolamenta gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici rilavanti ai fini tributari.

Se, invece, il documento PDF trasmesso elettronicamente via mail alla controparte (meglio se per la trasmissione viene utilizzata la PEC del cedente/prestatore in luogo della mail ordinaria), viene poi conservato in modalità digitale a norma anche solo dal soggetto emittente, ritengo sia possibile applicare la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo indicata nell’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014.

Cordialmente

Fabrizio Lupone]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno Gent.ma Silvia<br />
le fatture senza applicazione di Iva e di importo inferiore a Euro 77,47 non sono assoggettate all’imposta di bollo.<br />
Se invece ci riferiamo a fatture senza applicazione di Iva e di importo superiore a Euro 77,47 allora vige l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo, in tal caso l’art.  6 del D.M. 17 giugno 2014 è riferito alle fatture elettroniche.<br />
Nel caso pratico da lei descritto trattasi sicuramente di documento analogico in quanto addirittura la conservazione lato emittente avviene in modalità cartacea (analogica), pertanto a mo avviso non è proprio possibile applicare il D.M. 17 giugno 2014 in quanto il predetto Decreto regolamenta gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici rilavanti ai fini tributari.</p>
<p>Se, invece, il documento PDF trasmesso elettronicamente via mail alla controparte (meglio se per la trasmissione viene utilizzata la PEC del cedente/prestatore in luogo della mail ordinaria), viene poi conservato in modalità digitale a norma anche solo dal soggetto emittente, ritengo sia possibile applicare la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo indicata nell’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014.</p>
<p>Cordialmente</p>
<p>Fabrizio Lupone</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Di: Silvia</title>
		<link>https://www.docpaperless.com/?p=847#comment-1421</link>
		<dc:creator><![CDATA[Silvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 11:46:11 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Vi sarei molto grata se poteste chiarirmi quanto segue: in caso di fattura cartacea inferiore a 77,47 euro, convertita in pdf, inviata per email, stampata e conservata dal mittente e destinatario in formato cartaceo è possibile applicare il dm. 17/6/2014 in relazione all&#039;imposta di bollo?
Grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi sarei molto grata se poteste chiarirmi quanto segue: in caso di fattura cartacea inferiore a 77,47 euro, convertita in pdf, inviata per email, stampata e conservata dal mittente e destinatario in formato cartaceo è possibile applicare il dm. 17/6/2014 in relazione all&#8217;imposta di bollo?<br />
Grazie</p>
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