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Risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016: chiarimenti su invio telematico corrispettivi per i distributori automatici di trasporto e titoli di sosta

news_image_328 Dicembre 2016

Tra le disposizioni del D.Lgs. n. 127 del 2015 in tema di “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici” vi è l’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei dati dei corrispettivi incassati tramite distributori automatici, sostitutivo delle ordinarie modalità di certificazione.

A tal riguardo, il comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, modificato dall’art. 4, comma 6, lettera a), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2016, n. 225, stabilisce che:

  • dal 1° aprile 2017 la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria “per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici”;
  • con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

Nella risoluzione n. 116 in epigrafe, l’Agenzia specifica che per “distributore automatico” si intende un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:
1. uno o più sistemi di pagamento;
2. un sistema elettronico – dotato di un processore e una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
3. un erogatore di beni e/o servizi.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016 è stata disciplinata una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici che presentano le caratteristiche tecniche descritte nel medesimo provvedimento, ossia dotati di:
a) una o più “periferiche di pagamento”;
b) un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
c) un erogatore di prodotti o servizi;
d) una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, dal 1° aprile 2017 tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici” dotati delle predette caratteristiche, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Diversamente, per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati, alla data del 1° aprile 2017, di tali caratteristiche e, in particolare, privi della “porta di comunicazione” di cui al precedente punto d), gli obblighi richiamati decorreranno dalla data stabilita con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale ne definirà anche le peculiari regole tecniche.

In riferimento alle biglietterie automatiche per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) e quelle per la sosta regolamentata (parcheggi nelle c.d. “strisce blu”) come pure le altre che possono essere ricondotte nell’alveo delle stesse – cfr., ad esempio, le apparecchiature che consentono l’acquisto di skipass, viene precisato  nella risoluzione che tali apparecchiature non sono distributori automatici, né di beni, né di servizi, bensì “biglietterie automatizzate” che rilasciano titoli equiparati, ai fini fiscali, ai documenti certificativi dei corrispettivi (scontrino/ricevuta).

L’Agenzia precisa nel suo parere che i distributori automatici dei biglietti di trasporto e di sosta fungono solo da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti ed erogano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio.

Per tal motivo i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta non possono rientrare nell’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi.

È opportuno ricordare, in questo senso, che, invece, le “vending machine” erogano beni e servizi direttamente, senza rilasciare alcun titolo certificativo.

Per approfondire e scaricare la Risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016 clicca qui