Dematerializzazione dei registri di carico e scarico agroalimentari nell’ambito del SIAN

news_image_319 Ottobre 2015

L’art. 1-bis, commi 7, 9, 6 e 8, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 144 del 24 giugno 2014), convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha stabilito tra le disposizioni urgenti in materia di semplificazioni anche quelle della realizzazione, gestione e tenuta dematerializzata nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) del registro di carico e scarico per la produzione del burro, del latte conservato, degli sfarinati e delle paste alimentari e delle sostanze zuccherine.

In attuazione alle predette disposizioni, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha definito le tempistiche, le modalità e le regole di applicazione della dematerializzazione dei registri di carico e scarico mediante l’emanazione dei seguenti Decreti Ministeriali:

  • D.M. n. 8 del 8 gennaio 2015 recante Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico per la produzione del burro;
  • D.M. n. 9 del 8 gennaio 2015 recante Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico del latte conservato;
  • D.M. n. 10 del 8 gennaio 2015 recante Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari;
  • D.M. n. 11 del 8 gennaio 2015 recante Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine;

i quali inizialmente prevedevano un avvio dei nuovi obblighi legislativi al 1 luglio 2015. Successivamente il MIPAAF ha emanato il D.M. n. 6437 del 25 giugno 2015 per la proroga dei termini previsti al 1 ottobre 2015.

Ciascuno dei suddetti decreti ministeriali, inoltre, è correlato da due allegati:

  • Allegato 1 – Iscrizione e accesso al SIAN, portale internet di accesso ai servizi del MIPAAF http://mipaaf.sian.it
  • Allegato 2 – Modalità di tenuta del registro dematerializzato.

Per la trasmissione delle operazioni di carico e scarico (e dei fornitori/destinatari interessati dalle movimentazioni) è possibile utilizzare una duplice modalità:

  • il sistema on-line per la registrazione diretta delle operazioni che prevede l’accesso dell’operatore con la propria credenziali personali al portale internet di accesso ai servizi del MIPAAF;
  • il sistema di interscambio di dati in modalità web-service, in cui colloquio telematico avviene in automatico tra il sistema informatico gestionale dell’operatore ed il SIAN.

Un registro agroalimentare dematerializzato realizzato presso il SIAN non è soggetto ad alcuna vidimazione preventiva né ad una stampa periodica obbligatoria. Tuttavia in fase di ispezione, qualora l’organismo di controllo lo richieda, l’operatore dovrà consentire la consultazione del registro mediante l’utilizzo del computer aziendale e la stampa di dati utili ai fini del controllo.

In relazione al Registro dematerializzato degli sfarinati e delle paste alimentari, si precisa che di recente, con il D.M. n. 809 del 29 settembre 2015, sono stati modificati i termini di registrazione previsti dal decimo capoverso del paragrafo 1 dell’allegato 2 al D.M. n. 10 del 8 gennaio 2015 concernente le “Disposizioni generali”, modificandoli nel seguente modo: “Le operazioni sono registrate entro il sesto giorno successivo alla data di effettivo svolgimento delle relative operazioni, giorni festivi compresi, secondo un ordine cronologico coerente”.

In generale, altresì, si evidenzia che nell’area download e nella sezione “Documentazione Tecnica Registri” del sito istituzionale del SIAN sono messe a disposizione tutte le guide rapide per la tenuta dematerializzata del registro di carico e scarico.

Inoltre, sempre nella stessa sezione di download si segnalano, quale utile strumento di chiarimento sulla nuova disciplina in merito alla tenuta dei registri di carico e scarico agroalimentari, le FAQ Ministeriali del 4 settembre 2015.

Infine, in attuazione alla normativa europea ed in particolare all’art. 1-bis, commi 5 e 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 è stato emanato dal MIPAAF il D.M. n. 293 del 20 marzo 2015, che stabilisce le disposizioni per la tenuta in formato elettronico anche per i registri nel settore vitivinicolo, che gli Operatori dovranno tenere obbligatoriamente in forma dematerializzata a partire dal 1 gennaio 2016.

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