Esterometro necessario anche per il B2C estero: risposta AdE n. 85 del 27 marzo 2019

news_image_32 aprile 2019

 

Con la risposta n. 85 del 27 marzo 2019 ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito meglio l’ambito di applicazione dell’esterometro.

Prima di entrare nel merito del parere dell’Agenzia è bene proporre un sunto relativo all’adempimento dell’esterometro stesso. 

I soggetti passivi IVA, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015, sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, quindi sia intra UE che extra UE (adempimento telematico c.d. ESTEROMETRO).

Si ricorda che il predetto adempimento è facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per le operazioni per le quali siano state emesse verso clienti esteri o ricevute da fornitori esteri fatture elettroniche secondo il tracciato e le modalità del Sistema di Interscambio.

La trasmissione telematica dell’esterometro deve rispettare il tracciato xml e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018 e deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione (per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA). La prima scadenza di invio telematico dell’esterometro dei dati relativi alle operazioni di gennaio e febbraio 2019 è stata prorogata al 30 aprile 2019.

Tuttavia, si raccomanda di rimanere attenti in futuro sulla tematica dei termini di scadenza dell’esterometro, in quanto nel progetto di legge sulle semplificazioni fiscali vi è un emendamento che propone di differire il termine dell’esterometro a trimestrale o annuale.

Si ricorda, inoltre, che operativamente è possibile sostituire l’esterometro del ciclo attivo generando le e-fatture XML con finalità solo comunicative ossia valorizzando il campo “CodiceDestinatario” con il valore convenzionale di sette “XXXXXXX”. Ciò significa che l’invio ha solo la finalità di comunicare i dati dell’operazione di vendita verso l’estero all’Amministrazione finanziaria (la e-fattura non sarà consegnata dallo SdI al cessionario/committente), pertanto con i sette X non va mai inserito un codice fiscale o una partita Iva (esempio un rappresentante fiscale) esistenti in anagrafe tributaria italiana. Nei casi di mancanza di un identificativo fiscale estero si possono inserire nel campo Partita Iva il valore convenzionale di undici nove “99999999999”, si consiglia di non valorizzare il campo codice fiscale e di non inserire il codice Paese il valore IT altrimenti si attivano i controlli dello SdI.

L’Agenzia delle Entrate, altresì, ha chiarito con una faq che ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 633/72 le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti a Livigno e Campione d’Italia sono da considerarsi come operazioni transfrontaliere. Se per le fatture verso soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia che hanno un codice fiscale presente nell’anagrafe tributaria italiana si vuole sostituire l’adempimento dell’esterometro del ciclo attivo, si può emettere in alternativa una e-fattura tramite SdI valorizzando il campo “CodiceDestinatario” con sette zeri “0000000” e dando una copia analogica o digitale al cliente finale di Livigno o Campione d’Italia. In tal caso la e-fattura viene messa a disposizione dallo SdI al cessionario/committente nella sua area riservata nel sito web dell’AdE.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nelle faq che i dati delle operazioni di acquisto in reverse charge esterno (acquisti intracomunitari e acquisti di servizi extra UE) non sono soggette alle regole della fatturazione elettronica ma sono soggette all’obbligo di invio telematico dell’esterometro, ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015.

Si evidenzia, infine, che la comunicazione mensile dei modelli Intrastat rimane in vigore come adempimento, indipendente e separato dall’esterometro, ai soli fini statistici con le stesse regole semplificate, modelli e soglie in vigore da gennaio 2018 (modelli Intra 2-Bis per i soggetti che hanno acquistato beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a € 200.000 e modelli Intra 2-Quater per i soggetti che hanno acquistato servizi intracomunitari pari o superiori a € 100.000).

Entrando, ora, nel merito del parere dell’Agenzia fornito con la risposta n. 85/E del 27 marzo 2019 viene chiarito dalla stessa che ai fini dell’adempimento comunicativo dell’esterometro:

  • è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

Pertanto, l’esterometro riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio d Stato, senza ulteriori limitazioni (sempre ad eccezione delle bollette doganali e delle e-fatture veicolate tramite SdI). Anche se il cessionario/committente è un consumatore finale estero senza partita IVA, il soggetto passivo d’imposta, residente e stabilito in Italia, dovrà comunicare i dati delle operazioni di vendita effettuate nei confronti di tale consumatore.

In ultimo, ad avviso dello scrivente, è inoltre chiaro che i soggetti esonerati dalla fatturazione nella forma elettronica XML tramite il Sistema di Interscambio (ad esempio i forfettari, ecc.) siano esonerati anche dall’invio dell’esterometro. Il comma 3-bis dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 127/2015, introdotto con la Legge di Bilancio 2018, ha istituito il nuovo adempimento dell’esterometro per i  soggetti passivi di cui al comma 3 dell’art. 1 del medesimo decreto legislativo. Dato che al comma 3 dell’art. 1 sono disciplinati anche i soggetti esonerati dalle disposizioni sulla fatturazione elettronica, a parere dello scrivente, va da sé che questi soggetti esonerati siano esclusi anche dall’obbligo dell’esterometro. Tuttavia una comunicazione in merito da parte dell’Amministrazione finanziaria sarebbe opportuna.

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Grazie per l’attenzione

#DigitaleperunBenessereOrganizzativo

 

Fabrizio Lupone

Digital Process Compliance Expert & Advisor & Trainer

DocPaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali

 

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