Cessione di beni intra UE e prova della fuoriuscita dei beni dal territorio: regolamento UE 2018/1912 e l’ausilio della digitalizzazione

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8 aprile 2019

 

L’art. 41 del D.L. n. 331/1993 convertito dalla legge n. 427/1993, come noto prevede la non imponibilità ai fini IVA per le cessioni di beni intracomunitarie intendendosi come tali le cessioni di beni a titolo oneroso nei confronti di un soggetto passivo IVA di un altro stato comunitario con spedizione beni fuori dal territorio italiano e destinazione verso un altro Stato membro UE con qualsivoglia modalità di trasporto.

E del tutto evidente che condizione necessaria per l’esenzione di cui al precitato art. 41 sia la fuoriuscita dei beni dal territorio italiano, sicchè è di fondamentale importanza per il cedente essere in grado di provare, ex post e specie in sede di verifica, l’avvenuta fuoriuscita dei beni dal territorio.

Nè l’art. 138 della direttiva n. 112/2006/UE in tema d’Imposta sul Valore Aggiunto, nè il regolamento UE n. 282/2011 avevano disposto alcunchè in tema di prova della fuoriuscita dei beni dal territorio del singolo Stato rimandando ai singoli Stati membri la facoltà di disporre in tal senso con le rispettive norme interne.

Lo Stato italiano attraverso il citato articolo 41 del DL n. 331/1993 ha disciplinato la non imponibilità ma nulla ha disposto in ordine agli strumenti di prova. Attraverso le risoluzioni n. 345/E del 28.11.2007 e n. 477/E del 15.12.2008 l’Agenzia delle Entrate, pur ritenendo che la prova ideale dell’avvenuto trasporto sia costituita dal CMR firmato per ricezione dal cliente, ammette, in mancanza dello stesso, ogni altro mezzo di prova.

Tuttavia è con la risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013 che l’Agenzia delle Entrate cerca di colmare il vuoto normativo trattando in modo sistematico il tema degli strumenti di prova e lo fa mutuando e confermando gli strumenti proposti dall’istante e più compiutamente:

  • il CMR elettronico, firmato digitalmente dal cedente, dal trasportatore spedizioniere e dal destinatario è messo a disposizione in formato pdf tramite piattaforma elettronica (osservando le peculiarità necessarie per la sua conservazione elettronica a norma di cui si dirà in seguito);
  • informazioni elettroniche estratte dal sistema informatico del trasportatore attraverso il tracking number da cui ricavare il DDT in formato pdf firmato dal trasportatore  nonché il numero d’ordine della spedizione della stessa (osservando le peculiarità necessarie per la sua conservazione elettronica a norma di cui si dirà in seguito);
  • ultimo ma non meno importante, un elenco di documenti dal cui complesso si possono ricavare gli stessi elementi presenti nel CMR:
  • DDT con presa in carico della merce da parte del trasportatore;
  • lettera del trasportatore che conferma di aver preso in carico la merce ed estratti del registro dello stesso che dimostrano la consegna;
  • ordine o contratto d’ordine del cliente;
  • pagamento della merce da parte del cliente;
  • attestazione del cliente che accusa l’avvenuta ricezione della merce.

Il novellato regolamento di esecuzione UE n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018 interviene modificando il regolamento n. 282/2011 inserendo l’art. 45 bis con l’intento di armonizzare le condizioni alle quali le esenzioni possono  applicarsi fornendo soluzioni pratiche per le imprese nonchè garanzie per le amministrazioni fiscali.

In particolare, l’articolo sancisce una presunzione relativa che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità in presenza di uno dei seguenti casi:

 

Caso A Caso B

Il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso:

Il venditore è in possesso di:

di due degli elementi di prova non  contraddittori  di cui alla tabella 3A rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal venditore e dall’acquirente

– di una dichiarazione scritta dall’acquirente, ricevuta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per suo conto, e che identifica lo stato membro di destinazione dei beni.

Tale dichiarazione scritta deve contenere:

 –   la data di rilascio;

–   nome e indirizzo dell’acquirente;

–   la quantità e la natura dei beni;

–   la data e il luogo di arrivo dei beni;

–  nel caso di mezzi di trasporto il numero di identificazione del mezzo di trasporto;

–  identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di  cui alla tabella 3A in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di prova di cui alla tabella 3b, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto e sempre rilasciate da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente

di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di  cui alla tabella 3A in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di prova di cui alla tabella 3b, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto e sempre rilasciate da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente

 

 

Tabella  3A Tabella  3B
Documento o lettera CMR firmato. Il CMR contiene i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti, cioè il cedente, il vettore e il cessionario Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni
Polizza di carico Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
Fattura di trasporto aereo Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito  di beni in tale Stato membro.
Fattura emessa dallo spedizioniere

 

La disposizione del suddetto regolamento europeo di dare prova documentale della fuoriuscita dei beni spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità europea, fa riflettere sull’importanza di adottare una corretta gestione elettronica documentale, soluzioni usabili di sottoscrizioni elettroniche dei documenti di prova e una conservazione digitale a norma per tutto il periodo di conservazione di legge, quali strumenti di ausilio al raggiungimento dell’obiettivo di una corretta esibizione degli elementi di prova alla fuoriuscita.

La tecnologia e le procedure di digitalizzazione dei processi documentali permettono da tempo la sottoscrizione dei documenti (CRM, DDT, ecc.) in pdf con soluzioni di firma elettronica, qualificata o avanzata o non, sia con modalità remota web che con modalità grafometrica e la successiva conservazione a norma dei documenti informatici sottoscritti, pertanto c’è la facoltà e l’opportunità per le imprese italiane di adottare soluzioni di digitalizzazione documentale anche nell’ambito dell’effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Si evidenzia che nella risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate nel suo parere ha indicato in particolare in merito agli obblighi di conservazione ed esibizione delle prove, a seguito di eventuale richiesta di controllo dell’Amministrazione, quanto segue:

“La Corte di Giustizia, nella sentenza in causa C-146/05, ha chiarito che la prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria può essere prodotta anche in un momento successivo all’operazione. In tale causa la Corte ha giustificato la propria decisione poiché, successivamente all’esecuzione della cessione, erano emersi fatti non conosciuti al fornitore che avevano giustificato una rettifica delle sue scritture contabili (vedi sentenza citata, punti da 28 a 33). Quanto precede, ovviamente, non esclude che il fornitore debba acquisire e conservare i mezzi di prova con l’ordinaria diligenza. L’Amministrazione può quindi esigere che il fornitore adotti tutte le misure necessarie per evitare di partecipare ad una frode fiscale (sentenza in causa C-409/04, punti 65-66). Analogamente, si osserva che l’art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina la tenuta della scritture contabili, richiama l’art. 2219 del codice civile, ove è stabilito il principio di “ordinata contabilità”.

In conclusione, si ritiene che l’istante sia tenuto ad acquisire senza indugio le prove di cui sopra, ritenute valide a dimostrare una cessione intracomunitaria, appena la prassi commerciale lo renda possibile. L’istante, inoltre, dovrà conservare e rendere disponibili i predetti documenti per l’Amministrazione Finanziaria per il periodo previsto dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.“

Se si sceglie la modalità digitale a norma per dare evidenza e tracciare gli elementi di prova della cessione intracomunitaria ai fini dell’applicazione della non imponibilità dell’IVA, è necessario sapere  che da un punto di vista generale, i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono assolvere agli obblighi fiscali disposti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, vigente dal 27 giugno 2014.

La prima distinzione da fare è nella fase di formazione ed emissione di un documento (ad esempio un DDT o un CRM), è quella di distinguere se il documento con rilevanza fiscale ha natura informatica o analogica.

Un documento informatico, è definito dalla norma come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

L’art. 2, comma 1, del D.M. 17 giugno 2014 stabilisce che ai fini tributari, la formazione e l’emissione dei documenti informatici avvengano nel rispetto delle regole attuative del CAD, anche in materia di sottoscrizioni elettroniche, e dell’art. 21 del D.P.R. 633/72 in materia di fatturazione elettronica.

Il comma 2, altresì, specifica che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere  le  caratteristiche dell’immodificabilità, dell’integrità,  dell’autenticità e della leggibilità, e utilizzare idonei  formati  previsti dalle regole tecniche attuative  ovvero  utilizzare i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a  garantire l’integrità, l’accesso e la leggibilità nel tempo del  documento informatico.

Un principio fondamentale espresso dall’art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. 17 giugno 2014 è che in tutte le fasi di formazione, emissione, tenuta e conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.

L’art. 4 del D.M. 17 giugno 2014, altresì, stabilisce gli obblighi ai fini tributari da garantire per il corretto procedimento di generazione delle copia informatica o della  copia per immagine su supporto informatico di un documento nativo analogico (es. cartaceo).

Si conclude, ricordando che una volta che un documento informatico, nativo informatico o analogico, è stato, ai fini della sua rilevanza fiscale, correttamente formato ed emesso, necessità di essere tenuto e conservato sempre nella modalità informatica secondo la normativa cogente per tutto il periodo di conservazione previsto da leggi e regolamenti.

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#DigitaleperunBenessereOrganizzativo

Grazie per l’attenzione

 

Paolo Simeone

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Socio titolare presso Studio Associato Pariani & Simeone

 

Fabrizio Lupone

Digital Process Compliance Expert & Advisor & Trainer

Titolare presso Studio F. Lupone

DocPaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali

 

 

 

 

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